da AleT » 18 lug 2023, 10:59
Secondo l’art. 201, comma 1 del Codice della strada, “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento”.
In altre parole, se gli agenti della polizia stradale non sono immediatamente in grado di fermare l’autore dell’infrazione per redigere il verbale di multa e consegnarglielo personalmente, questo deve essere notificato, entro 90 giorni:
- al trasgressore, ossia a colui che materialmente ha compiuto la violazione;
- qualora il trasgressore non possa essere identificato, al proprietario del veicolo o agli altri soggetti indicati dalla legge (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ecc.), come risultanti dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Da quando decorre il termine di 90 giorni?
Come visto, il Codice della strada stabilisce che la multa deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento.
Occorre allora verificare se questo momento coincide con il giorno in cui è stata commessa la violazione o con quello, successivo, in cui l’infrazione viene accertata dagli agenti della polizia stradale.
Si pensi al caso della multa per eccesso di velocità rilevato tramite tutor o autovelox.
Ebbene, in questo caso, la data in cui viene accertata l’infrazione non coincide con quella in cui essa è stata commessa: gli operanti, infatti, verificano i dati registrati dall’apparecchio solo in un momento successivo.
I 90 giorni, quindi, decorrono dal momento della verifica da parte della polizia stradale o dal giorno in cui il trasgressore ha commesso la violazione?
Al riguardo, con la sentenza n. 7066 del 21 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni che decorre dal momento della rivelazione dell’infrazione (quindi, dal momento in cui l’infrazione viene registrata dall’apparecchiatura elettronica).
Secondo la Corte, tale termine può iniziare a decorrere successivamente solo quando, per gli organi accertatori (polizia stradale, Carabinieri, Polizia, ecc.), risulti impossibile individuare il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile o, comunque, per difficoltà di accertamento dovute al trasgressore (ad es., se il responsabile ha comunicato tardivamente il passaggio di proprietà dell’auto).
In tali ipotesi, il termine decorre dal momento in cui gli agenti sono nella condizione di identificare il trasgressore o la sua residenza; quindi, da un momento successivo a quello dell’infrazione.
Recentemente, la Cassazione ha nuovamente ribadito questo principio, affermando che:
“,.., il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall’accertamento dell’infrazione, momento che, ai sensi del comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell’amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge alcuna deroga od eccezione in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi” (Cass. civ. ord. n. 35262/2021).
Secondo la giurisprudenza, quindi, per il calcolo dei 90 giorni occorre (di norma) fare riferimento al giorno in cui è stata compiuta la violazione da parte del conducente.
Ma quale data bisogna considerare per verificare il rispetto del termine, quella di ricevimento del verbale da parte del destinatario o quella in cui la polizia stradale ha affidato la notifica al servizio postale?
Anche su tale aspetto è intervenuta la Cassazione affermando che ha rilevanza unicamente la data di consegna del verbale all’ufficio postale (Cass. civ. n. 4453/2012).
Quindi, il calcolo del termine di 90 giorni deve essere effettuato partendo dalla data dell’infrazione fino alla data di spedizione della multa, senza tenere conto del giorno di effettiva consegna.
Come fare in pratica?
Abbiamo detto che, se viene notificata oltre i 90 giorni dall’infrazione, la multa può essere impugnata, facendo valere l’illegittimità del verbale:
nei successivi 30 giorni, con ricorso davanti al Giudice di Pace; oppure
entro 60 giorni innanzi al Prefetto competente per territorio.
Attenzione però: la semplice presentazione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del verbale.
Questo significa che l’Amministrazione potrà comunque procedere alla riscossione forzata della sanzione amministrativa affidando la multa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ossia all’Ente che si occupa dell’attività di riscossione dei tributi tramite le cartelle di pagamento.
Quindi, anche se la multa viene impugnata, ciò non significa che si ha automaticamente diritto a non pagarla.
Soltanto a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dal Giudice di Pace o dell’ordinanza di archiviazione del Prefetto ci si potrà ritenere finalmente sollevati da qualsiasi obbligo di pagamento.
In alternativa, è sempre possibile chiedere con il ricorso al Giudice di Pace la sospensione provvisoria dell’efficacia del verbale, ma solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge (art. 5, D.Lgs. n. 150/2011).
Se l’istanza viene accolta, l’Amministrazione non potrà trasmettere gli atti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo del credito; il altri termini, l’obbligo di pagamento resterà sospeso fino alla conclusione della procedura.